Art. 27.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria).

      1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione

 

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e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24.
      2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui sono presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
      3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi, alla liquidazione.
      4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve essere concluso è direttamente disposto con norma regionale.